Statuto
Statuto
STATUTO dell’Associazione "WABA ITALIA"
(ultima versione approvata in assemblea dei soci anno 2015)
Art. 1) Costituzione e sede
a) A norma dell'Art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice civile é costituita l’Associazione “Worldwide Aquatic Bodywork Association Italia” in sigla WABA Italia - con sede sociale in Viterbo, ora in via Vetulonia 16.
b) L’associazione può utilizzare indistintamente la denominazione in forma estesa “Worldwide Aquatic Bodywork Association Italia” o la sigla “WABA Italia”.
Art. 2) Principi e scopi dell’Associazione
a) L’Associazione professionale è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista.
b) Sono compiti dell’Associazione:
- promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, esoterico, estetico e spirituale degli individui al fine di favorire da protagonisti il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore a mezzo delle discipline biopsichiche, psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta sia negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali e artistici.
- favorire attraverso le proprie attività l’integrazione dei portatori di handicap e la loro formazione professionale e umana.
- favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche.
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati d quartiere, di circoscrizione) ecc.
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali e formative, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.
- rappresentare i professionisti del Watsu (Watsuer) nei rapporti con le istituzioni e il mondo del lavoro.
- tenere un registro aggiornato dei professionisti del Watsu (Watsuer) che, essendo in regola con le norme statutarie e del regolamento interno, abbiano diritto ad essere rappresentati dall’Associazione.
c) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.
Art. 3) Caratteristiche dell’Associazione
a) L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi; non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, e la quota o il contributo associativo é intrasmissibile.
b) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.
Art. 4) Soci dell’Associazione
a) I soci dell’Associazione si suddividono in:
- professionisti (watsuer)
- insegnanti Si rimanda al regolamento per i diritti e i doveri dei soci.
b) Le richieste di iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l’associazione, è quello risultante dal libro dei soci.
c) La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. L’ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. Nel caso la domanda sia respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
d) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.
e) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti e al codice deontologico vigenti nell’associazione;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Art. 5) Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
- il collegio dei probiviri
- il consiglio didattico
Art. 6) L'Assemblea
a) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
b) L'Assemblea è composta da tutti i soci professionisti e insegnanti in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.
c) L'Assemblea:
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annua;
- delibera la costituzione di sezioni territoriali, società e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- elegge il presidente, un vice presidente, un segretario e altri eventuali membri del consiglio direttivo;
- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- approva i regolamenti e il codice deontologico.
d) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, con la presenza di metà più uno dei soci.
e) In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
f) La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un'ora dopo la prima.
g) L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o quando il consiglio ne ravvisasse necessità. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è richiesta.
h) La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata a cura del Presidente con lettera o e-mail o altro, a ciascun iscritto almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. Le e-mail verranno inviate all’indirizzo risultante dal libro soci. L’annuncio della convocazione dovrà essere esposto anche mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale.
i) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e portate a conoscenza dei soci assieme al rendiconto economico e finanziario.
j) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata dl mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
k) L'Assemblea per il rinnovo degli organi dell’Associazione:
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto dl norma: da un minimo di 4 ad un massimo di 12 membri sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;
- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva il regolamento per le elezioni.
l) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale, se l'elezione non avviene nel corso dell'assemblea. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
m) Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
n) La prima riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggiore numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
Art. 7) II Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell’Associazione.
b) Il Consiglio Direttivo, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini.
c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
d) II Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni dl lavoro, da esso nominate.
e) II Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Il Presidente dura in carica tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi; potrà comunque rinnovare la sua candidatura dop un periodo pari a quello del suo mandato.
f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l’anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
i) II Consiglio Direttivo
- formula programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- decide importo delle quote suppletive per determinati servizi:
- propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- delibera sulle richieste di ammissione e di dimissione dei soci;
- nomina i componenti il Collegio dei Probiviri
- prende atto dei pareri vincolanti del Collegio dei probiviri;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate nella zona;
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
Art. 8) Il Presidente
a) II Presidente:
- rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibare del Consiglio Direttivo;
- stipula agli atti inerenti l'attività dell’Associazione.
b) Un vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
e) Il Presidente dura in carica 3 anni.
Art. 9) Il Collegio dei Probiviri
a) Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di membri in numero di 3 o 5.
b) Il Collegio dei Probiviri resta in carica 5 anni e si rende garante della correttezza deontologica e professionale dei membri dell’Associazione WABA Italia.
c) In caso di contestazione o controversia, come da “procedure di reclamo e d’appello” del “Codice deontologico e Professionale dell’Associazione WABA Italia”, il Collegio dei Probiviri è tenuto a dare parere vincolante alle parti entro 90 giorni.
Art. 10) Il consiglio didattico
a) Il Consiglio Didattico è composto da tutti i soci insegnanti iscritti all’Associazione WABA Italia ed in regola con gli obblighi sociali.
b) Il Consiglio Didattico regola e gestisce le attività didattiche proposte dall’Associazione e ne dispone ampliamenti e variazioni.
Art. 11) Dimissioni
a) I soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. II socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d) Le somme versate per il tesseramento e per altri eventuali servizi dell’Associazione già usufruiti non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 12) Gratuità degli incarichi
a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.
Art. 13) Patrimonio e Bilancio
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell’Associazione;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell’Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- ogni altra entrata ritenuta utile per lo scopo sociale.
Art. 14) Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio e/o Rendiconto Economico Finanziario consuntivo e preventivo, che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
Art. 15) Responsabilità amministrative
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Presidente.
b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, del Presidente.
Art. 16) Modifiche statutarie
II presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all’assemblea. Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.
Art. 17) Scioglimento dell’associazione
a) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale.
b) In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto o a un ente locale o a un’Associazione o a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport.
c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 18) Disposizione Finale
a) Quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda al Regolamento Interno e al codice deontologico che ne sono parte integrante.
b) Per quanto non compreso nel presente Statuto e nel Regolamento Interno e dal codice deontologico, decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.